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Ma-si-ma-no la “sorveglianza” è un tiro alla fune…

Mediaset ieri è stata, ancora una volta, velocissima a dare notizia del provvedimento con il quale il Tribunale di Roma ha confermato, in sede di reclamo, il provvedimento cautelare con il quale il 16 dicembre scorso, lo stesso Tribunale, aveva già ordinato a Youtube di rimuovere dalle proprie pagine tutti i video del grande fratello pubblicati dagli utenti e di inibire la pubblicazione di ulteriori analoghi contenuti.

L’ufficio stampa di Mediaset, oltre ad essere veloce è stato anche bravo a cogliere ed esaltare il senso della decisione che rischia di trascendere il caso di specie e, sebbene in modo extra-giudiziario, di produrre effetti ben al di là della vicenda esaminata dai giudici sia per il rilievo delle parti che per l’Autorevolezza dei giudici che vi si sono pronunciati.

Scrive Mediaset nel suo comunicato:

Nuova ordinanza del Tribunale di Roma: respinto il reclamo di Youtube e confermato il provvedimento emesso il 16 dicembre che condannava l’azienda web a rimuovere dai server tutti i contenuti illecitamente caricati. Il riferimento specifico è agli spezzoni di “Grande Fratello” ampiamente in testa nelle classifiche dei video più cliccati.

Questa nuova ordinanza si inserisce nella causa iniziata nel luglio 2008 da Mediaset contro Youtube e rafforza ulteriormente il principio della tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale.
Un principio che finalmente diventa patrimonio di tutti gli editori e che potrà essere applicato nei confronti di ogni sito web che viola la proprietà dei diritti altrui.

L’ordinanza odierna ribadisce infatti che anche i siti come Youtube devono rispondere alle consuete regole commerciali: contrariamente a quanto avveniva finora, da oggi solo chi investe in contenuti ha il diritto di sfruttarli economicamente anche online attraverso la raccolta pubblicitaria o altre fonti di ricavo. Ne consegue, e l’ordinanza lo stabilisce espressamente, che gli oneri tecnologici per ottenere il rispetto di tale diritto non possono essere a carico di chi ne è titolare.

Da oggi si apre quindi una nuova era per tutti gli editori italiani che potranno stringere rapporti economici con gli operatori internet, ognuno nel rispettivo ruolo, sulla base di un nuovo contesto di regole chiare e definite.

Cologno Monzese, 12 febbraio 2010

In gioco, in effetti, ci sono un principio di diritto ed un modello di business: il principio è quello secondo il quale si possa ordinare ad un intermediario della comunicazione di inibire, a proprie spese, la pubblicazione anche futura di contenuti individuati solo nel genere mentre il modello di business è quello degli UGC.

Dopo il caso Mediaset c. Youtube il mestiere dell’UGC rischia di divenire economicamente insostenibile per chiunque.

Sto preparando un breve commento per Punto Informatico sulla nuova decisione e, quindi, rinvio a lunedì per ogni approfondimento ma, frattanto, segnalo un aspetto particolarmente significativo della decisione.

I giudici, questa volta, scrivono in modo inequivoco che Youtube è un web hosting e che ad esso sarebbe, quindi, applicabile la disciplina sul commercio elettronico in materia di assenza di obbligo generale di sorveglianza ma, poi, concludono che tale direttiva non precluderebbe di ritenere Big G responsabile della circostanza che, nonostante le segnalazioni (generiche) di Mediaset i video del Grande Fratello sarebbero rimasti online né dell’eventuale successiva pubblicazione di altri video di analogo contenuto giacché non potrebbe porsi a carico di RTI l’onere di identificare le URL dei singoli contenuti online in violazione dei propri diritti.

E’ proprio in questo passaggio che, a mio avviso, si nascondono gli aspetti più significativi del provvedimento:

(a) inibire la pubblicazione futura di contenuti non individuati se non nel genere (tutti quelli del grande fratello o, magari, tutti quelli con un logo italia uno…) equivale, a mio avviso, ad obbligare un intermediario ad assolvere ad un obbligo di sorveglianza e, anche ammesso che ciò sia tecnicamente possibile, è certamente incompatibile con la disciplina nazionale ed europea in materia di responsabilità degli intermediari;

(b) chi l’ha detto che gli oneri - anche economici - legati all’attività di antipirateria debbano far carico all’intermediario? Ammesso anche che in casi come quello di cui si discute, l’intermediario possa essere condannato a rimuovere un contenuto - almeno sino a quando tale soggetto non viene ritenuto giuridicamente responsabile - ogni onere -specie se di ricerca di eventuali futuri contenuti - deve far capo ai titolari di diritto o, eventualmente, alle società che li rappresentano e che dispongono di ingenti risorse dragate dal mercato proprio per attività istituzionali di antipirateria.

Mi dispiace, infine, ancora una volta, constatare che l’Italia sembra vivere alle porte del mondo: il 28 gennaio u.s., infatti, la Corte d’Appello di Bruxelles, nell’ambito del celebre caso che vede contrapposta la SACEM ai Provider, ha rimesso - accogliendo la richiesta della Belgacom - alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali che i Giudici del Tribunale di Roma hanno ritenuto di risolvere in autonomia: ovvero proprio quella della possibilità di porre a carico degli intermediari un’attività di carattere inibitorio preventivo alla luce del principio della necessaria assenza di qualsivoglia obbligo generale di sorveglianza nonché quella dell’esigenza di ispirare ogni provvedimento di questo genere al principio della proporzionalità:

Ne riparliamo lunedì su Punto Informatico.

2 Comments on “Ma-si-ma-no la “sorveglianza” è un tiro alla fune…”

  1. #1 Armandillo
    on Feb 14th, 2010 at 2:15 am

    Una domanda su tutte? Perché Mediaset ha aspettato tanti ANNI prima di denunciare youtube? Come legale lo sai meglio di me che fare una denuncia a tanto tempo dal supposto reato… e lo dovrebbe sapere anche il giudice che invece ha dato ragione a mediaset, ma più di tutti, avrebbero dovuto saperlo i legali di google!

    P.S. guardacaso poco dopo mediaset lancia la sua webtv…

  2. #2 fabrizio
    on Feb 16th, 2010 at 9:32 am

    Ho appena letto il tuo articolo su PI sullo stesso argomento.
    Su PI c\’è un commento molto interessante che solleva la stessa questione che avevo sollevato io tempo fa qui su guidoscorza.it: la competenza territoriale.

    L\’autore del commento fa notare che i video sono su server negli USA. Non dovrebbe essere di competenza di un tribunale negli USA?

    Cosa ne pensi?

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