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Oltre Google c’è di più… - Il dibattito è aperto.

La decisione resa lo scorso 24 febbraio dal Tribunale di Milano continua a far discutere in tutto il mondo e, nei giorni scorsi, la stessa Procura di Milano ha avvertito l’esigenza di intervenire, fornendo, attraverso le pagine de L’Espresso alcuni importanti chiarimenti in relazione alla posizione dell’accusa e, dunque, alle ragioni che, con ogni probabilità, hanno indotto i Giudici milanesi a condannare i tre manager di Big G.
Non basta, naturalmente l’interpretazione autentica della Procura a sostituire le motivazioni con le quali i Giudici del Tribunale di Milano spiegheranno la propria decisione.
Finito, quindi, il tempo dei commenti “a caldo” converrà, a questo punto, attendere di conoscere le motivazioni prima di tornare a riflettere sulla questione Google c. Vividown.
Ad un tempo, tuttavia, è innegabile che la decisione abbia messo in discussione alcuni aspetti giuridici di grande rilievo sui quali si fonda l’attività di milioni di soggetti operanti in ogni parte del mondo e che pur non avendo - salvo poche eccezioni - raggiunto la notorietà ed il successo di Big G utilizzano analoghi modelli di impresa e di gestione dell’informazione.
In attesa, dunque, di conoscere le motivazioni del Tribunale sul caso Google, i chiarimenti della Procura, legittimano alcune riflessioni di carattere più generale in relazione all’ambito geografico di applicabilità della nostra disciplina sulla privacy e al ruolo ed alla responsabilità degli intermediari della comunicazione in relazione alle questioni connesse, appunto, al trattamento dei dati personali.

La complessità della questione o, forse, la mia incapacità di sintesi hanno reso il pezzo più lungo del normale e difficilmente compatibile con le pagine di questo blog. In attesa che domani sia disponibile su Punto Informatico, ho preferito, quindi, renderlo disponibile in pdf.

IL DIBATTITO E’ APERTO

Come ho detto ad amici e colleghi nel chiedere loro un parere sull’articolo pubblicato qui e questa mattina da Punto Informatico, la questione è tanto complessa che con il mio pezzo non avevo l’ambizione di chiuderla ma, anzi, di aprirla in modo da discutere assieme aspetti detsinati a trascedere la vicenda Google vs. Vividown.

Luca Bolognini, dell’Istituto Italiano Privacy, ha scritto un bel commento all’articolo in calce all’articolo su Punto Informatico e, pur non condividendo tutte le sue posizioni, ritengo opportuno ripubblicarlo anche qui per animare il dibattito su questioni che ritengo di straordinario interesse per il futuro della Rete.

Articolo veramente bello.
Sull’applicabilità delle normative privacy UE a soggetti extra-UE che operano sulle nuvole, io sono del tutto a favore: altrimenti, in era cloud, addio cautele e garanzie per i cittadini europei. La UE dovrebbe diventare “territorio ostile” per chi si rivolga on line a consumatori-utenti dei nostri Paesi senza rispettare il massimo della compliance in materia di protezione dei dati personali. Quindi ben vengano misure di sicurezza, informative, consensi, diritti d’accesso.
Sulla “convivenza” tra norme sul commercio elettronico e norme sulla privacy, è probabile che il discrimine per far prevalere (non sempre, a volte, altre volte non si tratta di prevalenza ma, appunto, di co-applicazione, es. per le misure minime di sicurezza) le seconde sia da rintracciare proprio nella figura di “Titolare del trattamento”, da valutarsi caso per caso. Il provider diverrebbe tale (Titolare) e prevarrebbero le norme privacy, nel caso riutilizzasse e trattasse autonomamente i dati personali (es. un video) per ulteriori scopi (es. advertising mirato, indicizzazione secondo criteri propri e non del primo utente-titolare, ecc.).
D’accordissimo sulla “qualificazione” di chi deve segnalare una richiesta di rimozione, a leggere le norme non dovrebbe poter essere chiunque ed estendere troppo significa danneggiare la libertà di espressione. Quindi corretta l’attesa di una richiesta qualificata dell’autorità competente. Anche volendo, come sarebbe giusto a mio parere, applicare il Codice Privacy e non solo il D.lgs. 70/2003, ad esercitare il diritto di accesso ex art. 7 dovrebbe essere l’interessato o suo avente causa, non terzi “passanti”.
Molti i temi da analizzare in questa sentenza: pone problemi che, prima o poi, sarebbero comunque venuti a galla.

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