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Il furto di cultura…/2

Lasciate sedimentare le emozioni di ieri (tutte negative), cattive compagne di analisi giuridica sul testo dell'emendamento votato in Commissione alla proposta di legge SIAE di riforma del diritto d'autore, passo ad un paio di considerazioni più pacate…

Do per letto il testo dell'emendamento e l'attuale primo comma dell'art. 70 LDA che trovate comunque nel post di ieri, qui sotto…

La disposizione, oggi - cioé prima che Folena, Lussuria & c. pensassero di metterci le mani mal consigliati da FIMI (ben consigliati se la storia la si guarda dal lato dell'industria!) - è di ampio respiro e straordinaria profondità giuridica e culturale: il principio è che le privative intellettuali non devono precludere la critica, la discussione, l'insegnamento e la ricerca e ciò a prescindere dalla tipologia di opera utilizzata a tal fine; sembra inutile - ma forse non lo è, almeno per i Lorsignori del Palazzo - ricordare che la cultura può estrinsecarsi attraverso ogni opera dell'ingegno.

L'attuale primo comma dell'art. 70 è, quindi, previsione di compromesso, un compromesso giuridicamente elegante e di grande equilibrio.

Lo sciagurato emendamento entra su questo capolavoro giuridico di altri tempi con la grazia di un elefante e ne sconvolge struttura e contenuti.

Innanzitutto seleziona nel panorama delle diverse tipologie di opere cui si rifersice il primo comma dell'art. 70 solo due categorie: le immagini ed i suoni. Il perché di una simile scelta è un mistero ma…la scelta è, comunque, assurda perché in Rete - e non solo in Rete - circolano molte altre opere…

Quid juris per le altre tipologie di opere?

L'ambiguità che la norma creerebbe è enorme: (a) resterebbe applicabile il primo comma dell'art. 70 che, ad oggi, deve ritenersi disciplinare la materia; (b) la lettura a contrario del nuobo comma escluderebbe ogni utilizzabilità, ad esempio, delle opere letterarie in Rete…il furto di cultira, in questo caso, assumerebbe dimensioni irreparabili.

Per questa sera potrebbe essere abbastanza ma…vi do un'altra perla di ignoranza informatica e giuridica…

Che significa che, in Rete, per le finalità di cui sopra possono essere usate solo "immagini e suoni a bassa risoluzione o degradati"?

Cominciamo con il dire che il periodo manifesta anche una crassa ignoranza grammaticale…perché gli aggettivi sono mal coniugati con i sostantivi e perché la "o" non c'entra proprio nulla…

Ma pazienza che in parlamento, in molti, non sappiano scrivere non è una novità.

Il punto è che la portata di espressioni come "bassa risoluzione" e "degradato" è ambigua, non definibile a priori, necessariamente in evoluzione perché ciò che ieri era ad alta definizione oggi deve definirsi a bassa risoluzione in ragione del progresso tecnico…

Dovremmo ridere, ridere e ridere…ma la questione è troppo seria e viene più spontaneo manifestare rabbia ed indignazione anche perché, ancora una volta, il mondo dell'università e della ricerca non è stato consultato…ma, in fondo, c'era l'On Lussuria a far da garante scientifico ad una riforma che riguardo SOLO qualche milione di milioni di Gigabyte di cultura digitale, la nostra storia ed il nostro futuro… 

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