E’ una Sentenza destinata a far discutere quella con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sollevato serie perplessità in relazione alle conclusioni cui erano, sin qui, pervenuti i giudici francesi circa la responsabilità di Google per contraffazione di marchio in relazione al servizio di posizionamento “Adwords”.
Secondo la Corte di Giustizia la disciplina europea - ed in particolare la direttiva 31/2000/UE ultimamente largamente disattesa nel nostro Paese - precluderebbe di considerare responsabile Google quale fornitore del servizio Adwords per l’eventuale illecito utilizzo degli altrui marchi da parte degli utenti di detto servizio.
La Sentenza merita un esame attento ed approfondito ma c’è, sin d’ora, un aspetto che sembra opportuno evidenziare: i Giudici di Lussemburgo hanno messo nero su bianco un principio diametralmente opposto a quello che nelle ultime settimane e riecheggiato nel nostro Paese prima per bocca dei pubblici ministeri della procura della repubblica di Milano (cfr. minuto 1:10 del video qui sotto) e, quindi, del Vice Ministro Romani (cfr. minuti 1:25 del video qui sopra).
la semplice circostanza che il servizio di posizionamento sia a pagamento, che la Google stabilisca le modalità di pagamento, o ancora che essa dia informazioni di ordine generale ai suoi clienti, non può avere come effetto di privare la Google delle deroghe in materia di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31.
L’analisi circa l’attività svolta da un prestatore di servizio ai fini della sua qualificabilità o meno come mero intermediario della comunicazione deve avere natura esclusivamente tecnica ed essere semplicemente volta ad accertare se tale attività è “meramente tecnica, automatica e passiva”e se effettivamente il prestatore “non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate”.
Si tratta dell’affermazioni di principi importanti in relazione a due vicende che hanno appassionato gli addetti ai lavori e l’opinione pubblica italiana nelle scorse settimane: il caso Mediaset c. You Tube e il più recente caso Google - Vividown.





on Mar 24th, 2010 at 1:37 pm
Un out of topic: sento tante persone lamentarsi, in questi giorni, dei troppi spot elettorali ricevuti telefonicamente, nei quali è possibile ascoltare i messaggi dei vari casini o formigoni… E ripensavo ad un articolo letto su questo blog qualche mese fa, relativo ai provvedimenti in materia di telemarketing adottati recentemente…
Un saluto.
Alberto M.
on Mar 24th, 2010 at 7:56 pm
Sentenza condivisibile senz’altro. Un po’ di chiarezza sul punto responsabilità degli intermediari.
Rimane, a mio parere, sempre la problematica della conoscibilità della natura illecita dei contenuti. Se qualcuno comunica a Google che il contenuto X è illecito, Google deve forse verificare l’identità di chi fa la comunicazione ? E anche qualora tale identità fosse certa, Google deve attenersi alle parole di costui ?
In presenza di una rimozione di contenuti di un cliente di Google, Google si vedrebbe esposta ad azioni contrattuali da parte di costui. Fino a che punto spetta a Google stabilire se la “parte lesa” ha la titolarità o meno del marchio ?