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DDL Editoria: controcorrente.

Credo da sempre che il confronto - specie sui temi del diritto delle nuove tecnologie - aiuto a crescere ed ad affinare il ragionamento e di spunti di riflessione dopo la pubblicazione del mio post di ieri in controtendenza ne ho ricevuti molti…

Sono abituato a mettermi in discussione e l'ho fatto anche questa volta, tornando a leggere il Disegno di Legge, la vigente disciplina sull'editoria come modificata da ultimo dalla L. 62/2001, il Regolamento per la tenuta e gestione del ROC nonché quanto mi era capitato di scrivere (1 - 2) all'indomani dell'ultima riforma della disciplina sull'editoria.

Rimango, tuttavia, della mia idea.

Ideologicamente o, se preferite, politicamente - nel senso letterale del termine - da fastidio anche a me che il Governo abbia deciso di burocratizzare - nessuno, in realtà, allo stato sa quanto - le dinamiche dell'informazione in Rete ma…giuridicamente continuo a non capire il perché di tanto rumore ed allarmismo.

Per quanto riguarda le cose della Rete, infatti, il Disegno di Legge detta una regolamentazione probabilmente meno antilibertaria di quanto non sia attualmente previsto dalla vigente disciplina sull'editoria che contiene analoghe definizioni di "prodotto" ed "attività" editoriale nonché tutta una serie di fastidiosi rimandi alla disciplina sulla stampa (L.47/1948) che già allora ingenerarono il terribile sospetto che si volesse imporre l'applicazione anche ai blog ed ai siti internet della speciale disciplina sulla stampa.

Tali dubbi vennero poi superati a livello interpretativo grazie all'entrata in vigore del Regolamento sulla tenuta e gestione del ROC e del D. Lgs. 70/2003.

Il Disegno di Legge prevede..che la vecchia L. 62/2001 vada, quasi per intero, in pensione all'indomani della sua entrata in vigore mentre rimarranno vigenti sia il Regolamento sulla tenuta del ROC che, probabilmente, verrà modificato, sia l'art. 7 del D.Lgs. 70/2003 che, come è noto prevede e continuerà a prevedere che "3. La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.".

In tale contesto l'unico aspetto che allo stato potrebbe suscitare qualche timida preoccupazione è il rischio che il titolare di un sito internet che rientri nella amplissima definizione di prodotto editoriale sia tenuto ad iscriversi presso il ROC con modalità e termini ancora tutti da stabiire e sui quali, pertanto, non ha senso discutere.

Appare, peraltro, quasi certo che l'Autorità Garante delle Comunicazioni sarà la prima a non accettare l'idea di vedersi sommergere da milioni di richieste di iscrizione e che, per questo, offrirà - come del resto già accaduto qualche anno fa - un'interpretazione restrittiva dell'obbligo di iscrizione o, comunque, stabilirà modalità di iscrizione rapide e poco onerose da una parte e dall'altra.

In ogni caso, se così non sarà, sarà quello il momento in cui far sentire la voce del popolo dell'informazione in Rete!

Se poi le polemiche sollevate negli ultimi giorni nascono dal rifiuto del principio stesso che - per quanto tecnicamente impossibile - anche l'informazione in Rete dovrebbe giuridicamente essere "controllabile"….beh, sul punto non posso trovarmi d'accordo.

Sono sempre stato contrario ad ogni forma di censura ma, ad un tempo, favorevole all'abolizione di qualsiasi forma di anonimato in rete ed all'assunzione di ogni responsabilità da parte degli utenti della Rete.

Solo così, la Rete ha un futuro ed un ruolo quale quello che le compete nella società globale.

Questo non vuol dire che io condivida il Disegno di Legge Prodi-Levi.

Al contrario lo ritengo una delle più brutte leggi sulla società dell'informazione sin qui prodotte da questo Governo e da questa Legislatura: è scritto male, da soggetti informaticamente analfabeti che ignorano le dinamiche dell'informazione in Rete e - circostanza più grave - non conoscono la vigente disciplina in materia di Stampa ed editoria.

Basti dire che nel disegno di legge si prevede l'abrogazione dell'art. 5 della vecchia legge sulla stampa che disciplina la registrazione delle testate presso il Registro Nazionale sulla stampa tenuto presso le cancellerie dei tribunali quasi che questa registrazione potesse essere sostituita da quella nel ROC…

Anche questo è un vecchio errore di prosettiva già compiuto dal legislatore della L. 62/2001: i due registri hanno ambiti soggettivi e funzioni diversi: uno è un registro delle testate e l'altro degli editori uno serve ai fini della speciale disciplina sulla responsabilità per i reati a mezzo stampa mentre l'altro per finalità antitrust e di finanziamento all'editoria…

Cose da non crederci!

Fermiamo un attimo le polemiche, riflettiamo sul vero contenuto del DDL approvato a Palazzo Chigi ed interroghiamoci su cosa, domani, cambierà per chi vuol fare informazione on-line…

Se la differenza sar&agrave
; mandare una mail all'AGCOM per dire che si esiste…tutto sommato non vedo cosa ci sia da lamentarsi.

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