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Il “sacco” del diritto di cronaca in nome del diritto d’autore.

Ho scritto ormai decine di volte che il c.d. Decreto Romani è una di quelle leggi pensate male e scritte peggio da un Palazzo cresciuto dentro la TV e vivo grazie alla TV, incapace di guardare al futuro fuori dalla TV.

Sfortunatamente, ora, il Decreto Romani, ormai legge (D.Lgs. 15-3-2010 n. 44) inizia a mietere le sue vittime: la prima, sembra persino inutile dirlo, è, ancora una volta, la libertà di cronaca e informazione.

L’AGCOM ha, infatti, pubblicato il 6 luglio scorso sul proprio sito internet - lontano da sguardi indiscreti - la delibera 303/10/CONS attraverso la quale ha promosso una consultazione pubblica su uno schema di regolamento predisposto in esecuzione dell’art. 32 quater, introdotto dal famigerato decreto Romani, nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in materia di BREVI ESTRATTI DI CRONACA DI EVENTI DI GRANDE INTERESSE PUBBLICO TRASMESSI IN ESCLUSIVA.

Ogni consultazione pubblica è, ovviamente, da salutare con favore come un segno di apertura e rispetto dell’Autorità - quale che essa sia - verso gli interessati, il mercato ed i consumatori.

La consultazione in questione, tuttavia, durerà solo 30 giorni dalla pubblicazione della delibera sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica (non chiedetemi perché ci si ostini ad utilizzare la pubblicazione in Gazzetta come forma di pubblicità) non ancora avvenuta il che vuol dire che, realisticamente, la consultazione si chiuderà, più o meno a ferragosto…

Non posso esimermi dal rilevare che, forse, una consultazione tanto importante avrebbe potuto durare più a lungo o, almeno, non essere promossa in pieno periodo estivo.

Un’altra questione di metodo prima di passare al merito.

La delibera impone l’uso della PEC - o della raccomandata - per l’invio dei commenti da parte degli interessati.

Nessun cenno alla circostanza che i documenti trasmessi debbano essere “firmati” digitalmente.

Si persevera, quindi, nell’errore caro al Ministro Brunetta di ritenere che la PEC sia uno strumento di identificazione mentre è solo ed esclusivamente uno strumento di trasmissione.

Come farà AGCOM ad imputare a questo o a quel soggetto le segnalazioni raccolte e chi le garantirà che la segnalazione trasmessa via PEC, ad esempio, apparentemente dalla RAI, provenga effettivamente da quest’ultima?

E’ una fesseria di Stato che prima o poi determinerà confusione e problemi di difficile soluzione della quale dobbiamo, ancora una volta, ringraziare l’ignoranza del Palazzo sulle questioni di IT…

Ma c’è di più, sempre per restare al metodo: AGCOM si fida tanto poco della PEC che, nella delibera, stabilisce che tutta la documentazione andrà altresì inviata, per conoscenza, ad un indirizzo di posta elettronica “semplice.

COME DIRE CHE SI IMPONE L’INVIO DI UN DOCUMENTO A MEZZO RACCOMANDATA A/R E SI CHIEDE POI DI TRASMETTERNE UNA COPIA PER POSTA SEMPLICE.

Questa è vera innovazione…non c’è che dire!

Ma c’è ancora di più…come si suol dire, la ciliegina sulla torta.

AGCOM, infatti, chiede a tutti coloro che parteciperanno alla consultazione di indicare, nella mail, un numero di FAX per ulteriori eventuali comunicazioni…

Pare che, via PEC, l’Autorità possa solo ricevere la posta ma non sia poi in grado di rispondere…;)

Se siete arrivati sin qui andate premiati. Passiamo, quindi, al merito anche le considerazioni che seguono sono ben poco confortanti.

Lo schema di regolamento, infatti, non funziona.

Ecco, in estrema sintesi, alcune osservazioni che meritano, però, di essere approfondite:

(a) l’art. 32 ter dell’attuale Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, stabilisce che:

Con deliberazione dell’Autorità è compilata una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita. L’Autorità determina altresì se le trasmissioni televisive di tali eventi debbano essere in diretta o in differita, in forma integrale ovvero parziale.

E’ una disposizione importante che dovrebbe recepire - nonostante con il Decreto Romani sia stata scritta furbescamente - la disposizione contenuta dapprima nella Direttiva 65/2007/UE ed oggi nella direttiva 13/2010 secondo la quale gli Stati membri dovrebbero sottrarre al libero mercato dei diritti d’autore, specie in esclusiva, taluni eventi “considerati di particolare rilevanza” per garantirne la massima copertura informativa.

L’Agcom, tuttavia, per quanto ne so non si è mai preoccupata di stilare l’elenco in questione con la conseguenza che nel nostro Paese - unico in Europa - ogni evento, anche se di particolare interesse, può ancora essere inscatolato nei diritti di esclusiva di questa o quella emittente e sottratto al diritto ad essere informati dei più.

La stessa AGCOM sembra però essere impaziente di dettare, invece, le regole di cui all’art. 32 quater dello stesso testo unico, secondo il quale:

Con regolamento dell’Autorità sono individuate le modalità attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al presente testo unico.
2. Il regolamento dovrà prevedere, fra l’altro, che:
a) le emittenti televisive, anche analogiche, possano scegliere liberamente i brevi estratti a partire dal segnale dell’emittente televisiva, anche analogica, di trasmissione;
b) venga indicata la fonte del breve estratto;
c) l’accesso avvenga a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;
d) gli estratti siano utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale, con esclusione di quelli di intrattenimento;
e) l’accesso dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta possa essere esercitato solo se lo stesso programma è offerto in differita dallo stesso fornitore;
f) la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti di tempo per la loro trasmissione;
g) l’eventuale compenso pattuito non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso.»

Devo aggiungere altro? La nostra Autorità indipendente è tanto pigra quando si tratta di garantire il diritto di tutti all’informazione quanto solerte quando, invece, si tratta di circoscrivere le eccezioni ai diritti di privativa acquistati sl libero mercato dai soliti big della TV.

Bella prova di indipendenza…non c’è che dire.

(B) Lo schema di Regolamento allegato, tuttavia, non convince anche sotto un altro importante profilo.

L’art. 32 quater, introdotto, nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici dal famigerato Decreto Romani, infatti, dovrebbe dare attuazione ad un’altra disposizione contenuta nella Direttiva UE sui servizi media audiovisivi a norma della quale:

Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, ogni emittente stabilita nella Comunità abbia accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un’emittente soggetta alla loro giurisdizione.

La disciplina europea, come è ovvio che sia, non impone agli Stati membri di individuare ex ante quali siano gli “eventi di grande interesse pubblico”.

L’AGCOM, nello schema di Regolamento, ha, tuttavia, ritenuto di provvedervi. Vi riproduco qui di seguito l’elenco:

- le Olimpiadi estive ed invernali;

- la finale e tutte le partite nel campionato del mondo di calcio;

- la finale e tutte le partite nel campionato europeo di calcio;

- tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;

- la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League;

- il Giro d’Italia;

- i Gran Premi automobilistici di Formula 1;

- i Gran Premi motociclistici di Moto GP;

- le finali e le semifinali nei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo e rugby;

- la finale e le semifinali dei tornei “Australian open”, “Roland Garros”, “Wimbledon” e “Us Open” (tornei del grande SLAM), della Coppa Davis e degli Internazionali d’Italia di tennis;

- il campionato mondiale di ciclismo su strada;

- le regate di vela dell’America’s Cup;

- le singole manifestazioni di carattere culturale o artistico, quali festival, mostre e concorsi, religioso o di intrattenimento i cui diritti di trasmissione siano detenuti in esclusiva;

Al di fuori di questo evento, nessuno, offline e/o online, domani. avrà diritto a mandare in onda immagini sulle quali insistono i diritti esclusivi di questa o quell’emittente.

Un’intervista esclusiva, ad esempio, non potrebbe essere ripresa, neppure per estratto da altre emittenti!

La previsione non mi sembra né conforme al quadro normativo europeo né accettabile in un Paese democratico che, ancora, ha la libertà di informazione nella sua Carta costituzionale.

Questo almeno a non pensarla come il nostro Premier che oggi ha dichiarato che la libertà di stampa non è un diritto assoluto ma deve cedere il passo alla privacy che è prioritaria…forse…domani dirà che anche i diritti d’autore sono prioritari…

(C) Un’ultima osservazione con riferimento alle questioni della Rete.

L’AGCOM limita il diritto di accedere ed utilizzare immagini acquisiste in esclusiva da altre emittenti alle sole “emittenti televisive anche analogiche”.

Come va interpretata la previsione?

Il rischio, a mio avviso elevato, è che la stessa significhi che nessuno, in Rete, può accedere alle immagini di eventi di grande rilevanza pubblica, trasmessi da emittenti televisive in esclusiva, per farle rimbalzare - sebbene nei limiti angusti dettati dall’agcom nel Regolamento - in Rete.

Ancora una volta l’informzione online sarebbe trattata da figlia di un Dio minore…forse, semplicemente, perché non figlia del Signore della TV.

Tornerò a leggere e studiare lo schema di Regolamento nelle prossime ore ma, frattanto, l’invito, a tutti, e a leggerlo e prepararsi - nonostante il caldo e le vacanze imminenti - a formulare osservazioni da far perfenire nelle prossime settimane all’AGCOM…

2 Comments on “Il “sacco” del diritto di cronaca in nome del diritto d’autore.”

  1. #1 Massimo Penco
    on Lug 11th, 2010 at 5:14 pm

    A proposito di quanto rilevato sulla interpretazione sull’uso della PEC da te richiamato assieme alla firma digitale siamo ora finalmente , dopo due anni, in possesso di quanto comunicato alla Commissione Europea da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Innovazione ecco il testo di una delle prime lettere della UE ricavata proprio dalle argomentazioni Italiane dove mi pare evidente che capovolgono la frittata a loro piacimento ed in base all’interlocutore in questo caso dovevano contrastare la nostra denuncia d’infrazione comunitaria e quindi la PEC è relegata alla funzione unica è tecnicamente ineccepibile che ha da te citata “Si persevera, quindi, nell’errore caro al Ministro Brunetta di ritenere che la PEC sia uno strumento di identificazione mentre è solo ed esclusivamente uno strumento di trasmissione.”
    Ecco il testo UE:
    “….Dalla Vostra e-mail si evince che la principale preoccupazione concerne la legislazione
    italiana applicabile all’uso del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC). Il sistema
    di PEC è un servizio che garantisce validità giuridica alIa trasmissione e alIa ricezione di
    messaggi di posta elettronica tra mittente e destinatario che usano tale sistema nei loro
    rapporti. Tale servizio non rientra nel campo di applicazione della Direttiva sulla firma
    elettronica…..”
    Due pesi e due misure quindi in Italia diventa un tutt’uno è soprattutto lo si fa divenire anche legge dello stato stravolgendo così tutto l’impianto del CAD come abitudine con un articoletto (4) infilato nel DPCM 6.5.2009, il quale dispone che l’invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, e che le P.A. accettano le istanze dei cittadini presentate attraverso la PEC (o la CEC-PAC). Per chi ne vuol sapere di più a proposito sul casus sono uscite già due tesi di laurea che pubblicherò, http://www.cittadininternet.org dove come promesso ho pubblicato tutti i documenti relativi.
    Sul presunto referendum durante il periodo feriale estivo mi sembra la copia della gara per l’assegnazione della CEC PAC alle Poste e Telecom stessa procedura stesso periodo, mi ricorda i tempi dei governi balneari ( così venivano chiamati) di Leone.
    Sull’inoltro con altri mezzi oltre la PEC direi che è tipico di coloro che non si fidano di ciò che hanno fatto quindi cinghia e bretelle magari anche una vecchia ma utile spilla da balia.

  2. #2 GuidaPEC
    on Lug 12th, 2010 at 12:32 pm

    Sembra avere il dubbio che la PEC sia un argomento contro cui combattere per partito preso.

    Segue nota a successivo articolo:
    http://www.guidoscorza.it/?p=1941#comment-75346

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