Ieri ho segnalato la delibera 303/10/CONS con la quale l’AGCOM ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di Regolamento da essa predisposto in conformità all’art. 32 quater introdotto nel Testo unico sui servizi radiotelevisivi dal famigerato Decreto Romani.
Nel segnalare la delibera, rilevavo come l’AGCOM avesse richiesto l’invio delle segnalazioni a mezzo PEC nonché, in copia, per conoscenza, a mezzo posta elettronica ordinaria.
Al riguardo, già ieri, ho fatto presente che si tratta di un errore perché la PEC non vale ad identificare il mittente di una comunicazione e sapere che qualcuno ha inviato qualcosa non serve sostanzialmente a nulla.
Il punto, tuttavia, è un altro.
Leggendo le altre due delibere
- Delibera n. 258/10/CONS Consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
- Delibera n. 259/10/CONS Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell’articolo 22 bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
( pubblicate in questi giorni dalla stessa AGCOM in relazione ad altre due consultazioni avviate su altrettanti schemi di regolamento predisposti sempre in attuazione del Decreto Romani, mi sono accorto che, in questo caso, l’AGCOM non solo non richiede l’invio a mezzo PEC, limitandosi ad autorizzare la trasmissione a mezzo posta elettronica comune ma, anzi, esclude espressamente qualsivoglia valore ai documenti ricevuti in formati elettronico, prevedendo che:
Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell’invio del documento cartaceo con le modalità suesposte.
si direbbe che l’Autorità Garante per le comunicazioni che, pure, con la tecnologia dovrebbe avere una certa confidenza è piuttosto titubante in relazione all’utilizzo della tecnologia tanto cara al Ministro Brunetta.
Mi sembra davvero un bell’esempio di confusione innovativa: ad una consultazione su tre si può partecipare a mezzo PEC avendo comunque cura di mandare una copia della documentazione a mezzo mail ordinaria ed ad alle altre due consultazioni, invece, non si può partecipare a mezzo PEC (o magari ci si può partecipare comunque in virtù della vigente disciplina generale) ma si deve partecipare a mezzo raccomandata a/r, eventualmente inviando copia via mail nella consapevolezza, tuttavia, che servirà a poco o a nulla.
Le parole di “Signor tentenna”, nel video qui sopra, mi sembrano adattarsi straordinariamente bene alla nostra Autorità Garante per le Comunicazioni.





on Lug 12th, 2010 at 12:29 pm
Nello specifico sembra che abbiamo dimenticato l’art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Inoltre da sempre ci si ricorda… ma senza avere nota della norma specifica, che:
Nella comunicazione verso ente pubblico sta alla controparte documentare il contenuto difforme da quello che si sostenesse essere l’inviato dal mittente (come per la raccomandata o il fax) nel mex PEC.
Per cui sarebbe l’unico caso in cui non serva firmare digitalmente il contenuto del documento allegato a comprova….
o ci si sbaglia ?