La notizia è ormai nota. Con due consultazioni pubbliche avviate nelle scorse settimane e, sfortunatamente, destinate a chiudersi già il prossimo 30 luglio dopo soli 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale (come se questo fosse ancora un mezzo di pubblicità reale nel secolo della Rete!) l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha chiesto agli interessati di far conoscere il loro parere sui due schemi di regolamento predisposti in attuazione di quanto previsto - per effetto delle modifiche apportatevi con il Decreto Romani - dagli artt. 21 e 22 bis del Testo Unico sui servizi media audiovisivi.
Ho già spiegato, all’indomani della scoperta delle bozze di regolamento tra le pieghe del sito dell’AGCOM, perché in linea generale la disciplina contenuta nelle due bozze di Regolamento non va e rischia di mettere in ginocchio il mondo delle web tv italiane.
Provo ora a riassumere qualche ulteriore breve considerazione che credo che gli interessati - lo farò anche personalmente con l’Istituto per le politiche dell’innovazione - farebbero bene a rappresentare all’Agcom nelle risposte alle due consultazioni pubbliche cui è importante partecipare.
Innanzitutto le due previsioni che, per comodità, riproduco qui sotto demandano all’AGCOM, semplicemente, il compito di dettare le regole chiamate a governare il rilascio dell’autorizzazione necessaria allo svolgimento dell’attività di fornitura di servizi media audiovisivi lineari e la presentazione della dichiarazione di inizio attività necessaria per svolgere la medesima attività in modalità on demand.
Ecco il testo delle due previsioni:
21. Autorizzazioni alla prestazione di servizi di media audiovisivi o radiofonici via cavo.
[omissis]
1-bis. L’autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall’Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, da adottare entro il 30 giugno 201022-bis. Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta.
1. L’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta è soggetta al regime dell’autorizzazione generale. A tal fine, il richiedente presenta all’Autorità una dichiarazione di inizio attività nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorità stessa con proprio regolamento.
2. Nel rispetto del presente testo unico, l’Autorità adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2010. Il regolamento individua gli elementi della dichiarazione di inizio attività, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l’attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell’attività medesima e stabilisce i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attività
Travalicando palesemente i limiti della delega attribuitale dalla norma primaria, l’AGCOM, nei due Regolamenti, sembra intenzionata a fissare le regole che dovranno disciplinare oltre che le procedure di rilascio dell’autorizzazione e di presentazione della DIA anche l’attività di fornitura di servizi media audiovisivi tanto in modalità lineare e on demand.
Si tratta, evidentemente, di una decisione incompatibile con la potestà regolamentare attribuitale dal Decreto Romani il cui esercizio, peraltro, rischia di creare pericolose ambiguità interpretative di difficile soluzione.
Una su tutte:
L’art. 11 dello schema di Regolamento emanato in attuazione dell’art. 21 del Testo Unico stabilisce che “I soggetti titolari di autorizzazione di cui all’articolo 3 sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 32-quinquies del Testo unico.”
L’art. 32 quinquies del Testo Unico, a sua volta, prevede che i telegiornali ed i radiogiornali siano soggetti agli obblighi di cui agli artt. 5 e 6 della Legge sulla stampa e, in particolare, all’obbligo di iscrizione della testata nel registro della Stampa, previa, peraltro, nomina di un direttore responsabile giornalista ed all’obbligo di rettifica.
Il richiamo contenuto nello schema di Regolamento rischia di produrre, come conseguenza, che tutte le Web TV - a prescindere dal genere di programmazione - siano tenute alla registrazione presso i registri della Stampa ed all’obbligo di rettifica senza, tuttavia, che sussista alcuna certezza che questa fosse la reale volontà del legislatore.
La trasposizione dalla norma primaria a quella secondaria della medesima disposizione richiamata per relationem, infatti, ha per conseguenza di far ricadere i richiamati obblighi su tutti i titolari di un’autorizzazione.
Sarebbe la fine del mondo delle web tv che conosciamo perché si riproporrebbe lo stesso problema già più volte analizzato in relazione alla perversa idea contenuta nel DDL intercettazioni di estendere l’obbligo di rettifica all’intera blogosfera.
Ci sarebbe ancora molto da dire ma, in attesa di pubblicare uno schema della risposta con la quale riterrei opportuno partecipare alla consultazione pubblica lanciata dall’AGCOM, segnalo un’altro macroscopico errore contenuto nei due schemi di regolamento pubblicati.
Nella più parte dei casi le web tv operano secondo un modello ibrido ovvero diffondendo i propri contenuti tanto in modalità lineare che in modalità on demand.
Seguendo schemi e linguaggi di altri tempi, tuttavia, il Decreto Romani ha rigidamente distinto tali due tipologie di diffusione dei contenuti, assoggettando la prima ad un autentico regime autorizzatorio e la seconda - non è chiaro perché - ad un leggermente più semplice regime di dichiarazione di inizio attività.
Tale distinzione ha indotto l’AGCOM ha prevedere due procedure distinte per lo svolgimento delle due attività.
Ciò, tuttavia, rischia di determinare una inutile e dispendiosa duplicazione di oneri burocratici, gestionali ed economici per i gestori delle web tv, costretti a seguire entrambe le procedure e, soprattutto, a pagare due volte l’esoso contributo di 3000 euro che dovrebbe servire a “rimborsare” ad AGCOM costi che quest’ultima dovrà sostenere per svolgere l’istruttoria (quale?) necessaria al rilascio dell’autorizzazione ed alla presa d’atto dell’inizio di attività.
Occorre inserire negli schemi di regolamento una previsione di raccordo che disponga che i titolari dell’autorizzazione per l’attività in modalità lineare possono - senza bisogno di nessun ulteriore adempimento e, soprattutto, pagamento - svolgere la medesima attività anche in modalità on demand.
Chiedere 3000 euro a certe web TV già significa ignorare le dinamiche del relativo mercato ma chiederne, in modo del tutto ingiustificato 6000, significa non aver chiaro neppure i contesto socio-economico nel quale, allo stato, versa il nostro Paese.






on Lug 20th, 2010 at 12:20 pm
Come spesso accade in questo paese di conflitti di interesse e di interessi dei monopolisti contrari agli interessi della società, spunta il regolamento ad hoc per impedire sul nascere un fenomeno libero come la rete.
P.S.
Dottor Scorza vorrei porle un quesito a metà tra la semplice curiosità e l’”hacking”:
Attraverso la famigerata PEC sarebbe possibile autenticare un’opera artisitica come un libro o una canzone o un filmato? Mi spiego meglio, se un artista “batte al computer” il suo libro, o incide le sue canzoni su mp3 puo’ spedire i file attraverso l’indirizzo PEC a se stesso ed ottenere cosi un file certificato con tanto di time stamp legalmente valido che gli permette di accampare i propri diritti sull’opera?
Mi scuso per la domanda bizzarra, ma in un periodo come questo non sarebbe male per un artista poter difendere il suo diritto d’autore senza dover ricorrere a costose deleghe a società piu o meno private.