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Fare le leggi è una cosa seria…(riflessioni semiserie).

L'Italia si sta risvegliando dal torpore delle vacanze natalizie ed in Rete sta divampando come è giusto che sia il dibattito sull'emendamento all'art. 70 LDA approvato nella notte tra il 21 ed il 22 dicembre dalla Commissione Cultura (potevano almeno dargli un altro nome!) del Senato.

I firmatari del disegno di legge e promotori dell'iniziativa continuano, ormai da settimane, a sostenere che l'iniziativa andrebbe salutata con favore perché consentirebbe un utilizzo in Rete di opere dell'ingegno sino a ieri non permesso; sono parole che dovrebbero esser lasciate cadere nel vuoto ma che, sfortunatamente, in queste ore, qualcuno - anche commentando questo blog - ha raccolto facendo così risultare necessario tornare sulla questione.

L'iniziativa è indifendibile sotto qualsiasi profilo la si riguardi: metodo, forma e contenuti.

Proviamo, come sempre, ad andare con ordine a beneficio di quanti vogliono capire pur non appartenendo al novero degli addetti ai lavori: la cultura è di tutti nonostante ciò che pensa il manipolo di senatori che ha supportato l'iniziativa.

Metodo

(a) Non si approva un disegno di Legge in materia di cultura digitale sentendo solo il Presidente della SIAE, i rappresentanti della Federazione industria musicale italiana (FIMI), i rappresentanti dell'Associazione supporti multimediali italiana (ASMI), il Sindacato nazionale scrittori nonché i rappresentanti del sindacato autonomo SIAE-Conf.S.A.L..

Eppure così è stato ed i resoconti dei lavori della Commissione Cultura della Camera non lasciano spazio a repliche di sorta.

Come si fa a non avvertire l'esigenza di sentire il mondo dell'Università, quello della scuola e quello della Rete che pur, evidentemente, così poco si conosce?

(b) Non si affronta una questione tanto delicata per il futuro della cultura nazionale senza dotarsi di adeguati strumenti cognitivi, senza conoscere l'ambito che si pretende di normare né i problemi che si vorrebbero risolvere e ciò, soprattutto, se, nelle stesse ore, in un altro Palazzo della politica, una Commissione nominata dal Ministro della Cultura ed ai cui lavori hanno preso parte oltre 110 esperti di diritto d'autore ha appena consegnato nelle mani dello stesso Ministro uno Studio contenente, tra l'altro, una serie di importanti proposte di modifica dello stesso art. 70 della Legge sul diritto d'autore di contenuto e tenore letterale diametralmente opposto rispetto al testo licenziato il 21 dicembre.

Il 18 dicembre, infatti, il Prof. Gambino ha consegnato al Ministro Rutelli la relazione conclusiva dei lavori della Commissione sulla riforma della Legge sul diritto d'autore.

Qualcuno degli Onorevoli membri dell'onorevole Commissione si è per caso preoccupato di leggerne il contenuto almeno limitatamente all'art. 70 LDA.

I fatti dicono di no e, per convincersene, basta leggere le diverse proposte di modifica dell'art. 70 contenute in tale relazione.

Non credo servano ulteriori parole.

Contenuto. 

I firmatari del disegno di legge sostengono - assieme a qualche amico buon conoscitore delle cose della Rete che ringrazio di partecipare a questo dibattito - che l'iniziativa meriterebbe il plauso del popolo della Rete perché offre la possibilità di utilizzare in Internet opere dell'ingegno che, sino a ieri, non potevano essere affatto utilizzate.

Mi dispiace ma non riesco né a ringraziare gli Onorevoli Folena e Lussuria né a condividere l'argomento su di un piano giuridico.

Non ho difficoltà a riconoscere che la disciplina attualmente vigente è lacunosa e ambigua sull'utilizzabilità di riproduzioni digitali di opere dell'ingegno in Rete anche se solo per finalità didattica, scientifica, enciclopedica o, più in generale, non commerciale.

L'applicabilità a tale fattispecie del primo comma dell'art. 70 è, in effetti, difficile ed incerta perché la norma non prende espressamente in considerazione la riproduzione integrale di un'opera in Rete sebbene, un pò di buon senso e, soprattutto, la ratio della disposizione dovrebbero consentire di ritenere legittimo l'utilizzo di una riproduzione di un'opera dell'ingeno in Rete per una delle richiamate finalità.

E' noto a tutti che negli scorsi mesi - guarda caso proprio mentre il parlamento lavorava all'emendamento poi approvato - la SIAE ha dato vita ad un paio di CASI ESEMPLARI, contestando l'utilizzo di riproduzioni di opere pittoriche in un sito didattico.

Trovate qui un interessante approfondimento sulla vicenda e vi suggerisco di dedicare 4 minuti ai due video con i quali il Prof. Enrico Gavalotti racconta la sua sfortunata vicenda.

Sostenere, tuttavia, sulla base di quest'episodio a dir poco grottesco (la SIAE che agisce nell'interesse degli eredi di Picasso e KandinKij per recuperare i diritti loro spettanti per l'utilizzo di una settantina di microimmagini digitali su un sito didattico e senza finalità commerciale) che il disegno di legge andrebbe incontro alle esigenze della Rete e colmerebbe un vuoto normativo mi sembra, francamente, tesi ridicola.

La realtà è che ad oggi manca un consolidato orientamento giurisprudenziale sull'utilizzo di riproduzioni di opere dell'ingegno in Rete per finalità didattiche, scientifiche, enciclopediche e/o comunque non commerciali e manca perché non sussiste - al di là di qualche sortita a scopo di monito della SIAE - un reale interesse dei titolari dei diritti a "reprimere" tali forme di utilizzo non concorrenziale delle loro opere.

I risultati cui, qualora si fosse sviluppato, sarebbe approdato un simile orientamento giurisprudenziale sono almeno incerti.

L'idea che l'utilizzo di una riproduzione di un'opera dell'ingegno in Rete per finalità scientifica, didattica, enciclopedica o, comunque, non commerciale ed in forma non concorrenziale con le utilizzazioni commerciali dell'opera stessa possa considerarsi vietata in assenza di autorizzazione del titolare dei diritti è, infatti, certamente contraria allo spirito della legge sul diritto d'autore quand'anche forse non alla lettera della stessa, complice, tuttavia, l'età di un testo che viene da un'epoca storica lontana e diversa.

In un simile contesto, ammesso anche che fosse opportuno normare la materia e non lasciarne la disciplina affidata alla giurisprudenza ed al naturale contemperamento dei contrapposti interessi (quanti titolari dei diritti hanno sinceramente da ridere a che un professore di liceo mostri e commenti una riproduzione digitale di una loro opera on-line?), la questione avrebbe dovuto essere affrontata con maggior serietà e spessore tecnico giuridico.

Fare le leggi - e da qui il titolo di questo post - è una cosa seria e non si possono scrivere norme che recano messaggi ambigui e non risolutivi rispetto ai problemi che si pretende di disciplinare.

Il contenuto dell'emendamento è semplicemente inaccettabile perch&ea
cute; limita - in termini, peraltro, imprecisi ed approssimativi - l'utilizzo di una riproduzione di un'opera (ma in realtà come dirò più avanti l'emendamento non parla neppure di opere|) in Rete non solo alla finalità e motivazione dell'utilizzo (didattica o scientifica) ma anche alla scarsa qualità della riproduzione stessa.

L'eccezione ai diritti dell'autore immaginata con ben superiore spessore scientifico dai padri della legge sul diritto d'autore è, al contrario, legata alla mertitevolezza della finalità ed all'opportunità di "sacrificare" - laddove si tratti di utilizzo scientifico, didattico, enciclopedico o non comunque commerciale - gli interessi del singolo sull'altare di quello della collettività alla più ampia circolazione possibile del sapere.

Per studiare un'opera pittorica, un brano musicale o, piuttosto, una foto satellitare della conformazione di una catena montagnosa, occorre disporre ed accedere ad una riproduzione di buona qualità e non ad una fotocopia scolorita e fatta male.

il riferimento alla scarsa qualità della riproduzione utilizzabile, contenuto nell'emendamento approvato nei giorni scorsi non ha niente a che vedere con la ratio dell'art. 70 LDA e risponde alla diversa - e assai meno encomiabile - preoccupazione dei titolari dei diritti di non riuscire a controllare in Rete la circolazione di una riproduzione di buona qualità della propria opera.

Ancora una volta, dunque, il legislatore si è schierato senza riserve dal lato dei più forti ed ha sacrificato l'intesse della collettività all'accesso alla cultura digitale sull'altare dell'irrazionale paura dei titolari dei diritti a veder compromessi i propri interessi patrimoniali.

E' la solita caccia alla strega Internet, lanciata dai titolari dei diritti cui lo Stato continua a prestare voce ed armi.

E' per questo che non si può condividere la posizione di chi oggi, in buona fede o meno, vorrebbe che l'emendamento fosse letto come un passo importante nella direzione del popolo della Rete.

L'emendamento defrauda gli utenti della Rete da ciò che gli appartiene…o meglio…da ciò che sarebbe loro appartenuto se Folena, Lussuria e gli altri onorevoli membri della Commissione (contro la) Cultura, la sera del 21 dicembre fossero andati a cena prima.

Forma

Si è fatto tardi…e sulla forma ho davvero già scritto tutto quello che c'è da scrivere nei precedenti post.

L'emendamento è scritto male e non serve essere esperti di tecnica della normazione per avvedersene.

Mi limito qui a segnalare che l'oggetto del "permesso" di utilizzo non avrebbe dovuto essere rappresentato da "immagini e suoni" ma da riproduzioni di opere dell'ingegno avendo, eventualmente, l'accortezza di elencare le categorie di opere cui il legislatore intende far riferimento.

Non c'è alcun limite nella legge sul diritto d'autore all'utilizzo in Rete e fuori della Rete di "immagini e musiche" e, dunque, non c'è alcuna eccezione da prevedere.

Le sole "immagini e musiche" rientranti nella Legge sul diritto d'autore sono come ben sa chiunque mastichi anche solo un pò di diritto quelle incorporate o costituenti un'opera dell'ingegno cinematografica, pittorica, fotografica, musicale, teatrale ecc…

In astratto, sando ad un'interpretazione letterale, l'emendamento oggi vieterebbe persino la pubblicazione di immagini e musiche non originali e/o non coperti dal diritto d'autore di nessuno…

Quasi si trattasse di una disposizione per promuovere una Rete a bassa risoluzione…!

La lettera della norma, inoltre, non chiarisce cosa debba intendersi per "immagini o musiche a bassa risoluzione o degradate".

L'idea originaria, come già detto, era questa:

Per bassa risoluzione delle immagini si intende la risoluzione standard dei monitor per elaboratori elettronici in commercio e dimensioni non superiori a 500 punti per ciascuna dimensione. Per bassa risoluzione delle musiche si intende una frequenza di campionamento non superiore a 8 kilohertz. Ai medesimi usi sono consentite le riproduzioni di brani e citazioni di opere tali da non arrecare danno ai detentori dei diritti.

Come è noto, tuttavia, il riferimento è stato poi eliso nella versione dell'emendamento approvata.

Qui avevo chiarito con alcuni esempi quali sarebbero state le conseguenze dell'approvazione del testo nella vecchia formulazione.

Quali debbano essere le caratteristiche delle riproduzioni utilizzabili alla stregua della norma appena approvata, invece, nessuno lo sa!

Lasciatemi chiudere con una speranza che forse, in Italia, dovrei chiamare più correttamente illusione: il Presidente della Repubblica potrebbe rifiutare la sua firma in calce allo sciagurato emendamento. Sarebbe la prova che, almeno qualcuno, sul colle più alto, crede ancora che un futuro diverso per la cultura di questo Paese è possibile.

 

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