Negli ultimi tempi è diventato difficile che i giudici riconoscano la qualità di intermediario dei soggetti coinvolti nella diffusione di contenuto digitali e che, pertanto, escludano la responsabilità di questi ultimi.
La vicenda di The Pirate Bay, quella di Mediaset vs. Google, il caso Sabem c. Scarlet o, piuttosto, la teutonica vicenda Rapidshare. sono tutti casi nei quali i Giudici in presenza di autentici intermediari della comunicazione hanno escluso tale qualificazione per tali soggetti ed hanno, pertanto, ritenuto sussistente una responsabilità che si fa, francamente, difficile a configurare se non in termini meramente oggettivi.
Nei giorni scorsi, però, il TAR Lazio sembrerebbe aver pronunciato una decisione in controtendenza stabilendo che i giganti dela telefonia mobile non potrebbero rispondere delle pratiche commerciali scorrette poste in essere dai content provider in quanto questi ultimi si limiterebbero a porre la propria infrastruttura a disposizione degli utenti.
I giganti di TLC sarebbero dunque intermediari della comunicazione.
Finalmente un intermediario…peccato solo che sia quello sbagliato!





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