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Proroga d’ambiguità.

Con il Decreto Legge 207 del 31 dicembre 2008, il Governo - come ormai divenuto consueto - ha preso atto e ratificato i "ritardi" accumulatisi nell'ultimo anno rispetto alle scadenze normative previste dalle leggi vigenti e si è dato - ed ha, in taluni casi, dato al Parlamento - nuove proroghe per affrontare e risolvere problemi aperti ormai da anni.

Inutile perder tempo a ragionare sul senso e sulla condivisibilità del "milleproroghe": mi limito a constatare che chiunque nella propria attività abbia una scadenza se nell'approssimarsi della stessa pensa di non riuscire a rispettarla, si limita ad intensificare il proprio ritmo di lavoro e, se serve, utilizza anche le ore notturne ed i giorni festivi pur di rispettarla.

Perché nel Palazzo le cose dovbrebbero funzionare diversamente?

A prescindere da tale considerazione di carattere generale segnalo una delle "proroghe" più difficili da digerire perché destinata a prorogare - oltre che una scadenza - anche un'intollerabile situazione di ambiguità.

Mi riferisco alla proroga (cfr. art. 39 DL 207/2008) dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 del termine entro il quale a norma del II comma dell'art. 71 septies il ministero per i beni e le attività culturali avrebbe dovuto determinare i compensi dovuti dai soggetti che - a norma del nuovo testo del I comma della medesima disposizione - effettuano servizi di registrazione di copie private da remoto e per conto terzi.

Proprio qualche settimana fa nel commentare una sentenza francese mi ero rallegrato del fatto che, in Italia, la situazione normativa si accingeva ad essere definita in termini tali da far scomparire ogni equivoco circa la possibilità di erogare servizi finalizzati alla registrazione di copie private da remoto!

Niente di fatto, invece, l'attuale situazione di ambiguità è stata prorogata: l'art. 71 sexies continua, in linea di principio, a vietare l'erogazione di servizi finalizzati alla registrazione di copie private per conto terzi, il successivo primo comma dell'art. 71 septies sembra, invece, autorizzarla a condizione che i fornitori del servizio paghino il compenso che avrebbe dovuto essere determinato entro il termine oggi prorogato.

Quind iuris dunque? Allo stato è legittimo o illegittimo fornire servizi di registrazione di copie private da remoto per conto terzi senza aver pagato il relativo compenso causa mancata emanazione del previsto regolamento?

E' un pessimo modo per iniziare l'anno soprattutto in considerazione del fatto che, ormai, i servizi di registrazione da remoto  si moltiplicano anche nell'internet italiana.

Un'ultima cosa, sono in Spagna, in un internet caffé alle pendici della sierra nevada e non disponendo dei consueti strumenti di ricerca giuridica (basi dati private) ho cercato un pò in giro un testo aggiornato e consolidato della legge sul diritto d'autore.

E' stata una vana e deludente impresa che mi ha, persino, portato a scoprire che il testo della legge pubblicato sul sito della SIAE non è aggiornato!

Forse ha ragione il Vaticano a non voler più ratificare in automatico le nostre leggi…evidentemente sono troppe se, persino, la SIAE non riesce a star dietro alle modifiche della legge che l'ha istituita! 

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