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L’antipirateria sbarca in azienda ma…

Marco, ieri è stato tra i primi - mentre la più parte dei noi era ancora presa a discutere degli effetti del ddl intercettazioni sulla libertà di informazione in Rete - a battere la notizia della - frattanto avvenuta - approvazione al senato del DDL 1195 B recante Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia il cui art. 15, comma 7, lett. c) estende a tutta una serie di fattispecie di reato antipirateria la disciplina della responsabilità penale delle società dettata dalla Legge 231/2001.

La lettera c) comma 7 dell’art. 15, prevede, infatti, che:

c) dopo l’articolo 25-octies e` inserito il seguente: «Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile
1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941».

La legge, val la pena chiarirlo subito per fugare ogni equivoco - ma Stefano da non avvocato lo ha già fatto meglio di un avvocato -  evidentemente non troverà applicazione ai reati posti in essere dai dipendenti di una società nell’interesse proprio e non della società medesima poiché l’art. 5 della Legge 231/01 - sulla quale il legislatore è intervenuto - prevede che “L’ente e’ responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio” e che “L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.”.

In buona sostanza, dunque, se l’obiettivo perseguito dall’industria audiovisiva attraverso la legge era quello di arginare il fenomeno della pirateria posta in essere dai dipendenti attraverso i sistemi informatici aziendali, si può dire con serenità che esso è rimasto frustrato e non raggiunto.

Resta, dunque, una legge stupida - perché inutile o poco utile - e pericolosa.

Stupida perché come insegna la vicenda Pirate Bay non vi sono “enti” che, sin qui, potessero sentirsi al riparo da contestazioni e processi in caso di eclatanti violazioni - o pretese tali - dei diritti di proprietà intellettuale e pericolosa perché applicare sanzioni e pene accessorie tanto gravi in relazione ad un contesto normativo grigio, ambiguo e magmatico quale deve, oggi, ritenersi quello in materia di diritto d’autore rischia di frenare la creatività dell’industria digitale e telematica italiana a tutto vantaggio di quella straniera.

Offrire servizi di registrazione da remoto è lecito o illecito e, dunque, domani potrà costare alla società che ne faccia il suo core business una condanna? Gestire una piattaforma di condivisione di contenuti caricati on line dagli utenti? Offrire servizi di indicizzazione di files torrent? L’elenco potrebbe proseguire ancora a lungo senza che nessuno di noi possa offrire una risposta univoca.

La pericolosità della disposizione in commento deriva, inoltre, dal rischio - in relazione al quale mi auguro di essere smentito dai fatti - che l’industria dei contenuti, sebbene nella consapevolezza dell’inutilizzabilità della legge contro la pirateria dei dipendenti, la utilizzi comunque quale strumento di pressione sulle aziende affinché rendano dura la vita a quelli che qualcuno chiama “pirati” ma non sempre lo sono!

Si tratta, ritengo, ancora una volta di una scelta miope che ha posto la proprietà intellettuale in una posizione sovraordinata rispetto ad ogni altro interesse.

La vicenda Mediaset c. Youtube insegna che l’industria dei contenuti, già oggi, non difetta di adeguati strumenti per scoraggiare il preteso “sciacallaggio” dei propri contenuti. Secondo voi è più disincentivante rischiare di pagare 500 quote (che pure sono un’enormità) all’esito di un giudizio penale o 500 milioni di euro in forndo ad un giudizio civile?

Sono scelte legislative importanti che andrebbero assunte senza lasciarsi tirare per la giacchetta e senza guardare ad interessi corporativistici talvolta contrari a quello generale.

1 Comment on “L’antipirateria sbarca in azienda ma…”

  1. #1 marco
    on Lug 12th, 2009 at 12:22 pm

    Parole sante, Guido.

    Ormai siamo arrivati all’uso della legge come “minaccia”… questa è la logica del pizzo e non di uno stato di diritto.

    La cosa più fastidiosa è che lor signori riescono a farsi approvare qualsiasi norma, mentre noi si fa fatica a far modificare una virgola.

    A conferma di quello che hai scritto (e di come verrà “utilizzata” questa norma) basta predersi il primo comma dell’articolo 7 del d.lgs 231/2002

    “1. Nel caso previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), l’ente e’ responsabile se la commissione del reato e’ stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.”

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