Ieri, in vista di un bel seminario sulla libertà di informazione nel nostro Paese con alcuni giornalisti italiani e stranieri e con rappresentanti del mondo della cultura italiana, mi sono ritrovato a mettere in fila alcuni eventi degli ultimi dieci giorni, a mio avviso, sintomatici di un disegno politico - a tratti consapevole ed a tratti inconsapevole - di chi ci Governa.
La tesi è questa: si è, sin qui, fatto il possibile per frenare lo sviluppo della Rete e, comunque, il suo utilizzo da parte dei cittadini per paura di quanto, in caso contrario, sarebbe potuto accadere sul versante della libertà di informazione e si sta ora - che la Rete è comunque cresciuta (anche se meno di quanto avrebbe potuto con un pò di aiuto!) cercando di imbavagliarla.
Qui di seguito i tre recenti episodi (gli ultimi, in ordine di tempo, che mi son venuti in mente) a sostegno di tale tesi:
(1) 23 gennaio 2009: Altroconsumo pubblica un ddl la cui paternità viene attribuita alla SIAE che ha poi, tuttavia, smentito, nel quale, tra l’altro, viene previsto che:
Art. 3, comma 1
1. Ai fini previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo concernente l’istituzione la disciplina di piattaforme telematiche nazionali, corrispondenti alle caratteristiche indicate al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
Omissis
“i) attribuzione di poteri di controllo alle Autorità di Governo ed alle Forze dell’ordine per la salvaguardia su tali piattaforme telematiche del rispetto di norme imperative, dell’ordine pubblico, del buon costume, ivi inclusa la tutela dei minori;”.
(2) Il 3 febbraio 2009, mentre media, politici ed opinione pubblica discutono sul disegno di legge “anti-intercettazioni”, confrontandosi sull’opportunità o meno di restringere in misura determinante la possibilità per l’Autorità Giudiziaria di ricorrere alle intercettazioni quale strumento di indagine, viene introdotta “a sorpresa” nel medesimo disegno di legge una norma che mira ad estendere l’ambito di applicazione dell’attuale disciplina in materia di rettifica a tutti “i siti informatici”.
Eccola:
Art. 15.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).
1. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
omissis
e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
(3) Il 5 febbraio 2009, “a sorpresa”, nell’ambito della discussione di un disegno di legge in materia di sicurezza, viene introdotto in tale ddl una disposizione attraverso la quale si prevede che il Ministro dell’Interno, “su comunicazione dell’Autorità giudiziaria” , nell’ambito di procedimenti per apologia di reato o istigazione a delinquere per via telematica, possa ordinare ai fornitori di connettività di interrompere l’attività ritenuta illecita previo utilizzo di “apposite tecnologie di filtraggio”.
A prescindere dall’anomalia del coinvolgimento del Governo, attraverso il Ministro dell’Interno, in un procedimento giudiziario, è noto che non esistono tecnologie idonee a consentire al provider – soggetto, peraltro, privato – di inibire l’accesso, ad esempio, ad un solo post pubblicato su un determinato blog o, piuttosto, ad un solo gruppo ospitato, ad esempio, nell’ambito di una piattaforma di social network quale Facebook.
Ecco la norma liberticida:
«Art. 50-bis.
(Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet) .
1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell’interno, in seguito a comunicazione dell’autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l’interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.
2. Il Ministro dell’interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all’adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle
comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione e` ammesso ricorso all’autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 e` revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.
3. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l’effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l’attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro
250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministro dell’interno con proprio
provvedimento.
Credo che come ben spiega l’immagine con la quale ho aperto questo post che nasce da un’idea di Stefano, la situazione della libertà di informazione in Rete, in Italia, in questo momento sia allarmante almeno quanto quella cinese…





on Feb 9th, 2009 at 12:31 am
Come ho sempre pensato, l’immagine della società di oggi teme internet e intende farlo morire anzi che sfruttarne le potenzialità!!
E soprattutto leggi fatte da chi non conosce internet rende la cosa alquanto preoccupante.
on Feb 9th, 2009 at 12:36 am
Chiedetevi perche’ i giornali non ne parlano, e insistono su Eluana.
on Feb 9th, 2009 at 11:26 am
A me pare grave anche un’altra cosa.
in via telematica sulla rete internet,… può disporre con proprio decreto l’interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio…
anche la mail, chat, skype, ogni tipo di comunicazione e’ soggetta a questa norma, non solo le pubblicazioni!
puo’ essere disposto che una persona non possa piu’ scrivere una lettera ? anche senza un processo ?
on Feb 9th, 2009 at 11:41 pm
Riguardo all’articolo 50-bis, c’è fare attenzione alla locuzione utilizzata.
Con un forzatura neanché troppo forte il “disobbedire alle leggi” potrebbe trasformarsi in varie forme di disobbedienza civile e quindi, visto quanto sottolineato da Stefano Quintarelli, anche nella repressione del dissenso tramite una forma di censura delle comunicazioni.
Basta pensare ad un gruppo che stia preparando una manifestazione, se la forza pubblica sostiene che vi sia rischio di disordini potrebbe procedere nell’interrompere le comunicazioni del gruppo sia tra loro che verso l’esterno. Ricordando ciò che è successo durante il G8 di Genova e i disordini che ci sono in giro per l’Europa, non è un’eventualità così remota.