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“L’equivoco della privacy. Persona vs dato personale”

“L’equivoco della privacy. Persona vs dato personale” è il recente volume di Vincenzo Ricciuto pubblicato per le Edizioni Scientifiche Italiane. Nei densi e stimolanti capitoli: “Persona e dato personale. Dalle endiadi all’equivoco nell’idea di privacy”, “Oltre l’equivoco. La patrimonializzazione del dato personale”, “Il dato personale nello scambio economico”, l’Autore offre una disamina del “romanzo della privacy” attraverso l’articolata e dibattuta storia della privacy non solo sul piano della cultura giuridica ma «sin dal suo nascere e che ha visto momenti evolutivi assai problematici, approdando talora a definizioni contenutistiche e lessicali di sicura originalità, muovendo dal problematico (apparente) epilogo segnato dal passaggio, concettuale e semantico, della esperienza italiana del diritto alla riservatezza alla figura della privacy nata e sviluppatasi nell’esperienza anglo-americana». Dall’idea di privacy come «zerorelationship» di Shils all’adattamento alle nuove esigenze della realtà sociale ed economica, seguendo le «mutevoli dimensioni dell’individuo nel contesto sociale, nel rapido affermarsi delle innovazioni nel campo scientifico-tecnologico, in relazione, soprattutto, ai mezzi di comunicazione di massa». Dall’ “assault on privacy” di Miller a fronte dell’erompere delle nuove tecnologie, della pervasività delle banche dati, a quella definizione di riservatezza che Stefano Rodotà chiarirà come essere non solo «il diritto di respingere le invasioni della sfera privata, ma soprattutto il diritto di controllare il flusso di informazioni riguardanti un determinato soggetto». In tale lungo e articolato quadro di ridefinizione, è con l’economia digitale che il dato acquisisce con nettezza un valore economico la cui circolazione – secondo Ricciuto- «è un fenomeno (soprattutto) del diritto delle obbligazioni e del contratto, affidato alle sue regole, alla questione della sua regolazione in quanto scambio economico di mercato». In questa chiave di lettura, Ricciuto individua e scioglie l’equivoco concettuale e semantico per cui a fronte del fenomeno del trattamento dei dati personali «che per suo contenuto e definizione normativa stessa si configura per essere[…]un’attività economica – la prospettiva di tutela dell’individuo è rimasta ancorata al solo ed esclusivo ambito del diritto assoluto, completamente trascurandosi non solo la lettura patrimonialistica del dato ma anche il regime di circolazione dello stesso». La timidezza del legislatore del 2003 – ricorda ancora Ricciuto – è stata superata dal Regolamento generale del 2016 che ha posto la libera circolazione dei dati personali tra i propri fini stabilendo all’articolo 1 che «la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali non può essere motivo per limitare la libera circolazione dei loro dati. In questo caso, spostando decisamente l’asse dalla persona al dato personale».