La notizia della condanna per violazione della privacy dei tre dirigenti di Google per l’ormai noto episodio mi ha raggiunto mentre sono in treno, direzione Milano.
Le Sentenze non si commentano senza averle lette e, soprattutto, non lo si fa mai quando le emozioni possono avere la meglio sulla ragione.
Rinvio, quindi, un commento più “tecnico” alle prossime ore, magari, sulle pagine di Punto Informatico.
Non so, però, sottrarmi ad un primo commento.
I giudici sostengono che Google avrebbe dovuto evitare che la privacy del disabile fosse violata attraverso la pubblicazione - ad opera di terzi (peraltro ragazzini) - di un video che lo ritraeva in un ignobile episodio di bullismo in una scuola del quale era stato vittima.
Sempre secondo i giudici, l’aspetto fondamentale della Sentenza starebbe nella circostanza che si sarebbe affermato il principio secondo il quale il diritto di impresa non può prevalere su quello alla privacy.
Due semplici considerazioni in attesa di ritornare sull’argomento.
Sarà perché sono in treno ma la sensazione è che la decisione dica più o meno che i ferrovieri dovrebbero rispondere di illecito della privacy se consentono che i viaggiatori, parlando magari ad alta voce, raccontino fatti o episodi suscettibili di ledere l’altrui privacy.
Le ferrovie, naturalmente, guadagnano - ovvero esercitano il loro diritto di impresa - sui viaggiatori che trasportano e, se volete, anche sulla libertà di azione che lasciano ai loro trasportati ma da qui ad ipotizzare che siano responsabili delle lesioni alla privacy arrecate a terzi dai loro viaggiatori il passo è davvero lungo.
Non mi sembra d’altro canto che sulle condizioni generali di trasporto ci sia scritto che è vietato parlare a voce alta di fatti altrui perché così facendo si potrebbe violare la privacy di terzi.
Francamente non mi sembra che si tratti di un problema di rapporto tra diritto d’impresa e diritto alla privacy ma, più semplicemente, di ruoli e resonsabilità dei diversi interpreti della catena che consente ad un contenuto di partire dal telefonino di un ragazzino ed arrivare online.
Guadagnare - peraltro in modo indiretto - sui contenuti pubblicati da terzi attraverso i propri servizi, non credo dovrebbe importare l’assunzione di una responsabilità per l’operato dei propri utenti.
Ho già scritto spesso che se passa il principio secondo il quale l’intermediario risponde dei contenuti immessi in rete dagli utenti, la Rete che conosciamo è condannata all’estinzione.
Non si tratta di poco rispetto per la disciplina della privacy, il problema è, piuttosto quello di scegliere bene chi deve rispondere, nel modo più severe possibile, per le violazioni di tale disciplina.






on Feb 24th, 2010 at 1:36 pm
Non sono d’accordo con questa tua lettura. I dubbi sono d’obbligo perché la materia è ancora magmatica e soprattutto non conosciamo i dettagli della sentenza. Inoltre, la figura degli sceriffi del web privati mi fa paura (per quello mi schierai contro l’idea di autoregolamentazione del web in materia penale, che invece vide favorevoli molte aziende).
Un elemento, però, mi sembra possa dirsi cruciale in questa decisione: il content provider/manager viene considerato diversamente dal communication service provider o dall’hosting provider. Il mere conduit, dunque, va incontro ad una interpretazione differente. A questo, pare aggiungersi l’importante principio che la normativa italiana/europea si applica anche ad operatori internet stranieri se si rivolgono ad utenti-consumatori italiani.
Leggo infine la tua metafora, nel senso che sarebbero state condannate “le ferrovie” per “le parole dei viaggiatori” nello scompartimento: non mi convince. Infatti, le ferrovie guadagnano sul trasporto (facendo pagare il biglietto ai viaggiatori) mentre i motori di ricerca guadagnano proprio sulla pubblicità correlata precisamente ai contenuti indicizzati, diffusi e veicolati. Una differenza sostanziale. Vedremo gli sviluppi, si tratta di cercare un bilanciamento tra libertà di mercato e di informazione, responsabilità dei content providers e rispetto dei diritti fondamentali delle persone.
on Feb 24th, 2010 at 1:44 pm
allora per riassumere.
Se all’ISP si chiede di impedire il p2p allora si invoca la privacy per non fare niente e soprattutto si afferma che la privacy deve prevalere ad ogni costo.
Se l’ISP (che poi non è perchè youtube tutto è tranne che un ISP) viene sanzionato per violazione della privacy allora si sostiene che non è possibile e che il diritto alla tutela della privacy non può prevalere ad ogni costo…
Direi avanti così verso il disastro. Non meravigliatevi se poi i governi vanno verso ACTA
on Feb 24th, 2010 at 4:16 pm
sono rimasto sbalordito da questa condanna.
Google aveva rimosso il video incriminato, trattano internet come se fosse una televisione o un giornale!
Su internet non si possono responsabilizzare i servizi che permettono la pubblicazione di un contenuto allora oltre a google ci sarebbero da condannare anche i provider, le aziende di hosting etc… ma e’ come se la fiat venisse accusata ogni volta che qualcuno investe e uccide un pedone con una punto! Che senso ha punire il mezzo e magari non condannare chi ha veramente commesso il fatto!
Gli unici responsabili sono gli autori del filmato e chi lo ha pubblicato, concordo in pieno quanto scritto nel tuo articolo!
on Feb 24th, 2010 at 4:58 pm
http://googleitalia.blogspot.com/2010/02/una-grave-minaccia-per-il-web.html
on Feb 25th, 2010 at 10:02 am
e il bello è che pagano i tre dirigenti google invece dei ragazzini che scioccamente hanno dato in pasto a tutto il mondo la prova inconfutabile delle loro violenze al disabile…
siamo alla FOLLIA PURA!
on Feb 25th, 2010 at 7:15 pm
Neanche a me convince il paragone con i ferrovieri. Le ferrovie sono un servizio di trasporto, e il paragone nelle tlc sarebbe con il carrier che infatti non è stato neanche indagato.
La chiave di tutto è nella interpretazione del principio secondo il quale il diritto di impresa non può prevalere su quello alla privacy. In generale il diritto di impresa non può e non deve prevalere su alcun diritto individuale o collettivo, e questo è utile oltre chè giusto perchè delimita le condizioni oltre quali il business non deve spingersi per non prevalere sulll’uomo e sulla società.
Sono convinto che il filmato fosse stato diffuso da un servizio amatoriale o cmq senza scopo di lucro, i giudici avrebbero deciso diversamente, proprio perchè non si sarebbe potuto parlare di impresa.
La differenza è appunto tutta qui: se c’è sfruttamento di un comportamento illecito, allora, io credo giustamente, l’azienda (e quindi i singoli che ne sono responsabili visto che ormai la l.213 sancisce la responsabilità delle persoen giuridiche) commette reato, se viceversa non c’è lucro o sfruttamento allora non c’è reato.
Tanto per rimanere nei paragoni: Google, in questa faccenda lo assimilo ad un ricettatore o un riciclatore (concedtemi i termini non giuridicamente corretti).
Di fatto non commette direttametne il reato ma ne gode dei proventi e quindi pertanto commette egli stesso reato.
Inquadrata in questo contesto, la sentenza non mi sembra scandalosa e ne tanto meno apre la strada ad una limitazione della libertà di espressione o peggio la fine della rete. Tutt’altro: sancisce che in Rete, che è parte della società, non possono essere eluse le medesime regole che valgono e ritieniamo giuste per tutta la società.